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Archivio delle comunicazioni
ATTENZIONE: SI COMUNICA CHE A PARTIRE DALL'ANNO 2024 LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE OGNI TRIMESTRE.
PERTANTO LE SCADENZE SARANNO: 15 APRILE 2024, 15 LUGLIO 2024, 15 OTTOBRE 2024 E 15 GENNAIO 2025.
Legge regionale 28/2022 – obbligo di indicazione del CIR (codice identificativo di riferimento) per tutte le strutture ricettive.
La seconda legge di revisione normativa ordinamentale n. 28 del 13 dicembre 2022 (BURL supplemento n. 50 del 16 dicembre 2022) ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina delle attività ricettive di cui alla legge regionale 27/2015 estendendo a tutte le tipologie l’obbligo di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) nella pubblicità, nella promozione e nella commercializzazione della propria offerta mentre fino ad ora tali procedure erano previste solo per le case vacanze e gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche;
L’articolo 7 della l.r. 28/2022 ha quindi sostituito il previgente articolo 38 comma 8 bis prevedendo che tutte le strutture ricettive, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche, debbano utilizzare il codice identificativo di riferimento (CIR) da indicare su scritti o stampati o supporti digitali o qualsiasi altro mezzo per scopi di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta.
Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato per la comunicazione dei flussi stessi come regolamentato dalla D.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/280 e pertanto il nuovo adempimento non prevede impatto diretto per le attività che già sono in possesso del Codice struttura sulla Piattaforma Ross1000 quale strumento per la gestione dei flussi turistici la cui comunicazione è obbligatoria.
Ne consegue l’applicazione a tutte le attività ricettive dei successivi articoli:
- obbligo di pubblicazione del CIR anche da parte di intermediazioni immobiliari e gestori di portali telematici che pubblicizzano, promuovono o commercializzano tutte le attività ricettive (art. 38 comma 8 ter);
- sanzione da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata senza riportare il CIR o con indicazione errata o ingannevole (art. 39 comma 3 bis)
ATTENZIONE:
DA OGGI 4 MAGGIO 2022 E' POSSIBILE EFFETTUARE IL RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANCHE TRAMITE BONIFICO: QUI SOTTO RIPORTIAMO LE COORDINATE BANCARIE. LA METODOLOGIA DI PAGAMENTO E' PRESENTE IN FASE DI INSERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE.
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